REVERSE CHARGE IN EDILIZIA: SUBAPPALTO
Sempre più complessa è l’applicazione del regime dell’inversione contabile (reverse charge) nel settore edile disciplinato dall’arti 17 del D.P.R. n. 633/1972. In questo articolo analizzeremo l’applicazione del regime nei contratti di subappalto, la norma in questione prevede che le «prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore».
Il reverse-charge nei contratti di subappalto in edilizia si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore che opera in uno dei settori edili indicati nella sezione F della tabella Atecofin 2004 (dal 1° gennaio 2008 sostituita dalla nuova tabella Ateco 2007), nei confronti di altro soggetto IVA, operante anch’esso nei medesimi settori indicati nella sezione F della medesima tabella, che agisce a sua volta quale appaltatore o subappaltatore. Non ha nessuna rilevanza la posizione del committente principale per il quale viene realizzata l’opera.
Nella sostanza il meccanismo dell’inversione contabile, ai sensi della let. a), comma 6, art.17 del D.P.R. n. 633/1972, si applica quando si è in presenza dei seguenti requisiti, di natura soggettiva e oggettiva, i quai devono congiuntamente coesistere:
- gli interventi devono essere in ambito edilizio (costruzione, ristrutturazione, recupero, risanamento, manutenzione ordinaria e straordinaria ecc.) ed è necessaria la partecipazione di almeno tre soggetti (committente principale, appaltatore e subappaltatore);
- i rapporti tra il primo appaltatore (o appaltatore principale) e un subappaltatore ovvero rapporti tra subappaltatori. Non interessa mai il rapporto tra il primo appaltatore e il committente originario degli interventi, quest’ultimo può essere o meno soggetto passivo Iva;
- il contratto si deve configurare come contratto d’appalto o d’opera e non di fornitura o di fornitura con posa in opera;
- tutti i soggetti coinvolti – l’appaltatore principale e il subappaltatore (nonché l’eventuale catena di subappaltatori) – devono svolgere una prestazione che sia riconducibile ad una delle attività contenute nella sezione F della tabella Atecofin 2004 (dal 1° gennaio 2008 sostituita dalla nuova tabella Ateco 2007), comprese le relative note esplicative.
In presenza di tutte le condizioni sopra indicate opera l’applicazione dell’inversione contabile anche se le imprese interessate hanno comunicato all’Agenzia delle entrate di svolgere un’attività diversa da quelle rientranti in tale sezione F, in quanto secondo la risoluzione n. 172/E del 13 luglio 2007, bisogna tenere conto dell’effettiva attività svolta. La Risoluzione n. 173/E del 24 aprile 2008 ribadisce il fatto che se una società aveva stipulato un contratto di subappalto per la realizzazione di opere civili e nel frattempo ha acquisito un nuovo codice attività tale condizione, di per sé, non è decisivo ai fini dell’applicazione del reverse-charge, essendo, comunque, necessario fare riferimento alle attività effettivamente svolte dai contraenti.
Al fine di rendere più immediata l’identificazione delle attività rientranti nella disposizione in commento, si riporta la tabella di raccordo tra i codici identificativi le attività rientranti nella sezione F della tabella Atecofin 2004 e gli attuali i codici Ateco 2007, attualmente utilizzati per identificare le medesime attività:
Bisogna però effettuare alcune precisazioni, in tale regime non rientrano le forniture di beni con posa in opera, l’applicazione o meno del meccanismo dipende dal tipo di contratto, per cui, nelle ipotesi in cui sussistano contemporaneamente prestazione di servizi e cessione di beni occorre fare riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l’obbligazione di dare o quella di fare. Le semplici prestazioni d’opera (ossia quelle riferite alla sola mano d’opera) sono, anch’esse soggette all’inversione contabile, mentre non lo sono le prestazioni professionali dell’ingegnere, architetto e geometra.
Ai sensi della Risoluzione n. 148/E del 28 giugno 2007, ribadita dalle successive n. 164/E dell’11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007, il meccanismo dell’inversione contabile non si applica nelle seguenti ipotesi, per le quali la fatturazione segue le regole generali dell’applicazione dell’IVA (addebito dell’imposta da parte del prestatore):
- quando un’impresa (società “Alfa”) effettua, nei confronti di un appaltatore o subappaltatore (società “Beta”), una fornitura di beni con posa in opera, in quanto quest’ultima rappresenta solo un’operazione accessoria a quella principale di fornitura;
- quando la medesima impresa che opera la fornitura con posa in opera (“Alfa”) si avvale di imprese terze (società “Gamma” o “Delta”) alle quali affida la posa in opera dei beni, in quanto il contratto a monte tra l’impresa appaltatrice o subappaltatrice (“Beta”) e quella che effettua la fornitura con posa in opera (“Alfa”) non si configura come contratto di subappalto, ma di fornitura.
Riguardo all’ipotesi riportata al n. 2) le risoluzioni esprimono dei concetti generali che creano non poche difficoltà per tutti gli operatori del settore edile, i quali sono obbligati a conoscere sempre la natura del contratto (tra le società “Alfa” e “Beta”) che genera la “catena” dei rapporti. Sicché chi esegue i lavori dovrà necessariamente basarsi, ai fini dell’applicazione del reverse-charge, sulle indicazioni ricevute dal proprio committente, così da invertire il sistema di applicazione dell’imposta, che sarà determinato non da chi emette la fattura ma da chi la riceve.
Ha lavorato nel FAAS FSO di EY S.p.A. operando per i principali Istituti Finanziari Italiani, successivamente da Pirola Pennuto Zei & Associati nel team che si occupa di fiscalità di stabili organizzazioni di Banche estere operanti in Italia.
L’esperienza maturata nel rapporto con gli istituti di credito lo ha portato ad avere una buona propensione ad assistere le imprese nel rapporto con banche ed intermediari finanziari in genere.
Attualmente segue imprese e gruppi di imprese industriali operanti sul territorio nazionale. Si occupa principalmente di fiscalità ordinaria, finanza agevolata e operazioni straordinarie.